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19 Gennaio 2017

Assicurazione avvocati obbligatoria entro ottobre 2017

Con  il  decreto  ministeriale  del  22.09.2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.238  del  11.10.2016, viene introdotto per gli Avvocati l’obbligo di copertura assicurativa relativa sia agli Infortuni che alla Responsabilità Civile professionale.  Per  entrambe  le  tipologie  di  copertura,  nel  decreto  vengono  precisati  i  termini  “minimi”  con  indicazione  sia  dei contenuti di garanzia che delle somme assicurate. L’adeguamento ai termini di legge per entrambe le coperture da parte dei professionisti dovrà essere effettuato entro il prossimo 11 ottobre 2017. Alla  luce  di  ciò,  nonché  anche  del  rapporto  che  da anni  contraddistingue  il  rapporto  tra  Generali  Italia  e  Cassa Nazionale di  Previdenza ed Assistenza Forense, per far fronte all’intervento del legislatore con riferimento alla copertura infortuni è stato predisposto un pacchetto di garanzie e somme assicurate a tariffa concordata e con condizioni dedicate. Il pacchetto è operante per gli Avvocati iscritti a Cassa Forense o non iscritti  a Cassa Forense – a condizioni di premio differenziate – e per i loro collaboratori non iscritti all’INAIL.

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Assicurazione per la responsabilità civile professionale

L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Non rientrano tra i terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.

Ai fini assicurativi l’«attivita’ professionale» comprende i seguenti ambiti:

  • attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali), e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni);
  • la consulenza o assistenza stragiudiziali;
  • la redazione di pareri o contratti;
  • l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.

Le parti possono peraltro pattuire un’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.

Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:

  • la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
  • la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Altre disposizioni riguardano l’efficacia temporale della polizza e il diritto di recesso:

  • deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;
  • la polizza deve escludere il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

MODALITÀ

  • Il contraente di polizza potrà essere l’Avvocato o lo Studio. Pertanto la contraenza potrà essere o a codice fiscale o a partita IVA;
  • Almeno uno degli assicurati in polizza dovrà essere avvocato;
  • La polizza dovrà avere durata annuale con tacito rinnovo;
  • Il rischio è Professionale ed extraprofessionale;
  • Non sono ammesse limitazioni di rischio;
  • Sono ammesse tutte le modalità di pagamento previste dal prodotto ad eccezione della “delega centralizzata” e della “delega finanziata”;
  • Il pacchetto infortuni prevede:

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